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Proprietà e possesso
1 INTRODUZIONE
Proprietà e possesso Il termine "proprietà" indica il diritto di godere e di disporre di una cosa, ad esempio un abito, un gioiello, un libro, in modo pieno ed esclusivo, cioè con la possibilità di usarla quando si vuole, di prestarla, di venderla, o addirittura di distruggerla o di buttarla via se lo si ritiene opportuno. La proprietà coincide di solito, ma non sempre, con il "possesso", che consiste nel disporre di una cosa e nell’utilizzarla, senza però possederne la
titolarità del diritto di proprietà.

2 CENNI STORICI

L'idea della proprietà privata, sconosciuta nelle società tribali (ma anche in tempi recenti presso gli indiani d'America) per quanto riguardava la terra e i diritti di caccia e pesca, ritenuti beni collettivi, era invece accettata per le armi e per altri utensili di uso comune e trovò una sua prima formalizzazione nell'antico Egitto e coi giuristi dell'antica Grecia. Il concetto fu quindi elaborato a Roma e fu codificato nel diritto romano. Difeso nel XIV secolo da Bartolo da Sassoferrato, in epoca moderna il diritto alla proprietà privata fu al centro della riflessione politico - filosofica dei pensatori contrattualisti, in particolare di John Locke, e venne sancito dalle Costituzioni liberali via via adottate dai singoli stati all'indomani della Rivoluzione francese. Negli odierni sistemi liberali e capitalisti alla proprietà privata è riconosciuta una funzione importante per il progresso sociale e le leggi la riconoscono e la garantiscono con l'obiettivo di renderla "accessibile a tutti".

Nel XIX secolo la proprietà privata fu avversata da alcuni filosofi che tentarono di individuare i limiti della tradizione liberale. Ispirandosi al modello politico delineato da Jean-Jacques Rousseau, Pierre-Joseph Proudhon ritenne la proprietà privata una fonte di disuguaglianza e quindi causa di malessere sociale, giungendo ad affermare che "la proprietà è un furto"; Karl Marx sostenne che la proprietà privata dei beni fondiari e dei mezzi di produzione doveva necessariamente essere abolita in nome di una società giusta, nella quale sarebbe stato eliminato lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Tale concezione divenne un elemento caratteristico del comunismo e, nel corso del XX secolo, trovò ampia applicazione nei paesi dichiaratamente comunisti, quali l'Unione Sovietica, la Cina o il Vietnam.

In Italia il diritto di proprietà è oggi tutelato sia dalla Costituzione sia dalla legge ordinaria, contro chiunque intenda violarlo, ed è un diritto assoluto, con i soli limiti di un superiore interesse collettivo che, in determinati casi, giustifica provvedimenti restrittivi come ad esempio l'espropriazione per pubblica utilità o la requisizione.

3 PROPRIETÀ E POSSESSO

Proprietà e possesso possono riguardare sia beni immobili (case, terreni), sia beni mobili registrati (autovetture), sia infine beni mobili (una bicicletta, un libro, un oggetto qualsiasi). Anche i beni materiali o immateriali, come le cosiddette opere dell'ingegno (ad esempio un brevetto o i diritti d'autore su uno scritto o su un dipinto o su una scoperta scientifica), possono essere oggetto di proprietà. Alcuni beni, detti demaniali, come le acque dei fiumi, sono invece di esclusiva proprietà dello stato.

La proprietà può essere di un singolo individuo, di più persone collettivamente (come nel caso del condominio), di un'azienda, di un ente privato o pubblico. Può essere trasferita da un soggetto a un altro sia con un atto tra vivi (compravendita, permuta, donazione) sia a seguito della scomparsa del proprietario, per eredità o per legato (vedi Successione); per un bene immobile o mobile registrato è necessario l'atto pubblico, cioè redatto alla presenza di un notaio e con trascrizione sui pubblici registri. I minori, e in taluni casi anche i nascituri, possono essere proprietari a tutti gli effetti anche di beni immobili come case e terreni, ma non possono amministrare direttamente le loro proprietà né venderle se non attraverso i loro legali rappresentanti (di solito i genitori) e con l'assenso di un giudice tutelare. Microsoft ® Encarta ® Enciclopedia Premium. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Condominio negli edifici Comunione di un diritto di proprietà su uno stesso bene, costituito in genere da una pluralità di unità immobiliari formate o da un singolo appartamento o da un intero piano o porzione di piano dell'edificio. Nel condominio si verifica una situazione particolare in quanto accanto alla proprietà costituita dal singolo appartamento c'è la proprietà comune costituita dal suolo, dai muri, dai tetti, dalle scale ecc.

Il codice civile contiene alcune norme che disciplinano le modalità con le quali deve essere regolato il condominio negli edifici, condominio costituito da una comproprietà forzosa a cui nessuno dei condomini può sottrarsi. Ogni proprietario è tenuto a contribuire, in misura proporzionale al valore della quota della proprietà, alle spese relative al godimento della cosa comune nonché alle spese relative alla sua conservazione e manutenzione. Nel caso in cui vi siano delle cose che vengono utilizzate in modo diverso da ciascuno dei condomini, le spese relative vengono suddivise in misura proporzionale all'uso, come ad esempio avviene per le spese che riguardano l'ascensore: chi abita all'ultimo piano dell'edificio è tenuto a concorrere in misura superiore rispetto al condomino che abita al primo piano. Microsoft ® Encarta ® Enciclopedia Plus. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

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