Legge Norma che regola il comportamento di ogni individuo. In ambito giuridico, quando si parla di legge, in Italia si fa riferimento alla legge ordinaria dello stato, alla legge costituzionale, alle leggi regionali (oltre alle leggi provinciali per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano). La legge ordinaria dello stato è, però, quella che rappresenta maggiormente gli orientamenti e gli interessi generali, essendo il momento finale di un procedimento complesso in cui si incontrano e confrontano organi portatori di interessi politici generali.
2 L'INIZIATIVA LEGISLATIVA
La fase iniziale del procedimento di formazione della legge è quella dell'iniziativa. I soggetti competenti a presentare un progetto (disegno o proposta) di legge a una delle due Camere del Parlamento sono il governo, qualsiasi membro di una delle due Camere, un numero di elettori che sia superiore a 50.000 soggetti, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ogni Consiglio regionale, i comuni nel caso in cui sorga l'esigenza di costituire, nell'ambito di una regione, nuove province.
Il primo soggetto in capo al quale è riconosciuta l'iniziativa legislativa è, come accennato, il governo, il quale presenta la propria proposta di legge alle Camere dopo aver ricevuta l'autorizzazione dal presidente della Repubblica. L'iniziativa del governo in ambito legislativo è piuttosto importante in quanto quest'ultimo, nel suo complesso, è l'organo che meglio conosce i problemi e le esigenze del paese e soprattutto perché l'attività legislativa che svolge corrisponde a una delle attribuzioni proprie di tale organo, essendo la progettazione di nuove leggi l'attività principale attraverso la quale viene attuato l'indirizzo politico del paese.
L'iniziativa legislativa spetta, oltre che al governo, anche a ciascun membro delle Camere. In termini di quantità questa è la fonte più attiva, anche se di fatto solo pochi disegni di legge riescono a giungere all'approvazione finale. Per quanto riguarda la proposta di legge di iniziativa popolare questa deve essere sottoscritta, come sopra accennato, da almeno 50.000 cittadini e deve essere presentata, indifferentemente, a uno dei due presidenti delle Camere. Il progetto deve essere articolato come una vera e propria legge, distinto in articoli e affiancato da una relazione che indichi le caratteristiche e le finalità della nuova legge. Anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è un organo che contribuisce alla presentazione di progetti di legge. Il Consiglio regionale può fare proposte di legge anche se di norma usufruisce molto raramente di questa possibilità. Infine la competenza legislativa viene attribuita anche ai comuni quando intendono modificare la circoscrizione provinciale; sebbene questo sia previsto dalla Costituzione, non è mai accaduto che una circoscrizione provinciale sia stata modificata per iniziativa legislativa comunale.
3 IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
La presentazione del progetto di legge attiva il procedimento legislativo, sollecitando l'esame del primo da parte delle Camere. La fase preparatoria inizia nel momento in cui, nell'ambito dell'assemblea, viene resa pubblica la proposta di legge. Lart. 72 comma 1 della Costituzione prevede che ogni progetto o disegno di legge venga esaminato non direttamente dalle Camere, ma dalle commissioni competenti: tali commissioni sono organi collegiali stabili e necessari di ciascuna Camera, costituite in modo da rispecchiare le proporzione dei vari gruppi parlamentari.
La commissione competente per materia, cui viene deferito lesame e la valutazione del progetto o disegno di legge, svolge funzioni diverse a seconda della sede in cui è chiamata a operare: 1) sede referente; 2) sede deliberante; 3) sede redigente. Nel primo caso che costituisce il procedimento ordinario il progetto o disegno di legge viene solo esaminato dalla commissione competente, la quale quindi in tale sede si limita a svolgere unattività meramente preparatoria per poi riferire il proprio parere alla Camera, che procederà a un nuovo esame e allapprovazione del testo, prima articolo per articolo e poi con una votazione finale. In sede deliberante, attuando un procedimento particolare previsto dal comma 3 dellart. 72 della Costituzione in relazione alle materie non espressamente riservate alle Camere, la commissione competente esaurisce tutte la fasi del procedimento di approvazione sostituendo lassemblea camerale che, quindi, non dovrà più procedere a nuovo esame e votazione. In sede redigente, attraverso un procedimento non previsto costituzionalmente ma solo dai regolamenti parlamentari, viene riservata allassemblea camerale la sola approvazione finale del progetto o disegno di legge preventivamente esaminato, discusso e votato nei singoli emendamenti dalla commissione.
La legge, una volta esaminata, deve essere deliberata: generalmente la fase della deliberazione viene attribuita all'assemblea ma, come già precisato precedentemente, può accadere che tale funzione venga esplicata dalla commissione. Nella fase deliberativa, dopo l'approvazione dei singoli articoli, la legge deve essere votata globalmente prima da una Camera e poi dall'altra. Se questultima apporta degli emendamenti, il testo così come emendato tornerà alla prima per essere nuovamente approvato, sino a quando le due Camere non avranno approvato il medesimo testo di legge: in gergo parlamentare questo ripetuto tragitto viene detto navette. Ottenuta la duplice approvazione delle Camere, la legge è perfetta ma non ancora efficace, cioè produttiva di effetti giuridici, e viene dunque trasmessa al governo che si deve occupare della sua promulgazione. La Costituzione prevede, infatti, che il presidente del Consiglio e il ministro competente propongano la promulgazione della legge al presidente della Repubblica, al quale sono rimesse due importanti attività: il controllo formale sul rispetto della procedura di formazione della legge, e il controllo sostanziale sulla legittimità della stessa dal punto di vista costituzionale. In seguito alla promulgazione della legge da parte del presidente della Repubblica la legge è esecutiva; perché divenga vincolante per tutti è, però, necessaria la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da questo momento in poi la legge diviene obbligatoria per tutti coloro ai quali è diretta.
Legge Coppino Legge di riforma della scuola italiana, approvata il 15 luglio 1877. Proposta dal ministro della Pubblica istruzione Michele Coppino, la legge recepiva le direttive della legge Casati sullistruzione elementare gratuita e obbligatoria, fissandone la durata ai primi tre anni dellistruzione elementare inferiore (dai sei ai nove anni). A differenza della Casati, la Coppino non includeva più linsegnamento della religione tra le discipline della scuola dellobbligo.
Legge dei grandi numeri Legge fondamentale nella teoria delle probabilità e nella statistica, che giustifica la possibilità, quando si sia effettuato un esperimento costituito da n prove identiche ripetute, di attribuire al valore medio dei risultati delle prove il significato di migliore stima del valore vero della grandezza in esame.
In particolare, la legge fu concepita per una variabile binomiale (ovvero che può presentarsi in due sole modalità, per le quali siano rispettivamente p e q le probabilità) e si esprime con il teorema di Bernoulli, in cui si stabilisce che la frequenza relativa (definita come il rapporto fra il numero di successi di una modalità e il numero totale di prove effettuate) con cui la variabile binomiale, in n prove, si presenta in una delle modalità tende alla sua probabilità se il numero di prove n tende a 8. In generale, detta x una variabile casuale che può assumere qualsiasi valore, e detto ? il suo valore medio su n prove, la legge dei grandi numeri stabilisce che il valore medio misurato e il valore medio della distribuzione di probabilità della variabile tendono a coincidere se il numero di prove n tende a 8.
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