Amianto
7 LEGISLAZIONE ITALIANA
Il Decreto Legge 277 del 15 agosto 1991, che riguarda la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, prevede che, nelle fabbriche e nei luoghi in cui vi è presenza di amianto, i datori di lavoro predispongano indagini per valutare il grado di inquinamento ambientale e di polveri di amianto presenti nel luogo di lavoro. In base ai risultati di tali indagini, si devono organizzare controlli sanitari, da ripetersi con cadenza almeno annuale, in modo che lo stato di salute di chi si espone a questa sostanza venga monitorato. La legge prevede anche che i lavoratori si sottopongano a visite mediche anche dopo avere cessato l'attività che comporta l'esposizione all'amianto. I controlli periodici consistono in una visita clinica e nella valutazione di almeno tre tra i seguenti sintomi: presenza di particelle corpuscolate nell'espettorato; presenza di rantoli e rumori respiratori; insufficienza della ventilazione polmonare; alterazione dello scambio dei gas respiratori tra alveoli e capillari sanguigni; presenza di siderociti (cellule contenenti granuli di ferro) nell'espettorato.
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