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INDEX
STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
PRINCIPI GENERALI
E PROGRAMMATICI
TITOLO II
ORGANI
E FUNZIONI DEL COMUNE
CAPO
I Organi
e loro attribuzioni
Articolo 17
Organi
1. Sono organi
del comune:
a) il Consiglio Comunale;
b) la Giunta Comunale;
c) il Sindaco.
CAPO II
Il Consiglio comunale
Articolo 18
Il Consiglio
comunale
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa
e di con
trollo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e
funzionale.
3. Nell' adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti
della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e
comunitaria.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e
delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari all'azione da svolgere.
Articolo 19
Attribuzioni
del Consiglio
1. Spetta al Consiglio comunale, senza possibilità di delega ad altri
organi:
1) deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende: Redalicela loro revisione;
2) approvare i regolamenti comunali eccetto il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta comunale;
3) stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
4) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e
programmatiche;
5) approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione
dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute
nell' art. 14 della legge 11 febbraio 1994, nr.1 09 alla cui disciplina restano,
altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione
e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'albo pretorio per
la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito
dal Ministero dei Lavori Pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici
vigenti e diverrà operativo con l'emanazione del regolamento attuativo;
6) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
7) approvare il conto consuntivo;
8) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi,
i piani particolareggiati ed i piani ,di recupero, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
9) formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5),
6), 7) 8);
10) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia,
la costituzione e la modificazione di forme associative;
11) deliberare l'istituzione, i compiti e le nonne sul funzionamento degli organismi
di decentra mento e di partecipazione;
12) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di
istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
13) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
14) affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali,
a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
15) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; delle tariffe per la
fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
16) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
17) Approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente
in atti fondamentali ed all' emissione di prestiti obbligazionari;
18) Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione
e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
19) Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative pennute;
gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di
programmazione annuale del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione
o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari dirigenti;
20) Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del
Sindaco dei rappresentati del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché
effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti
presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell' ambito del Comune ovvero
da esso dipendenti o controllati;
21) Decidere sulle condizioni di- ineleggibilità, di incompatibilità
e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
22) Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal
Sindaco, nella seduta successiva;
23) Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo
per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;
24) Istituire le commissioni consiliari, deterrninandone il numero e le competenze;
25) Ogni e qualsiasi altra competenza prevista dalla legge.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
3. Nella commissione d'indagine devono essere rappresentati proporzionalmente
tutti i
gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati
autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.
4. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti
del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in
cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti
accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di
maggioranza ed una di minoranza.
5. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio
comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione
di competenza.
6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non
possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Articolo 20
Elezioni
e durata
1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge
dello Stato.
2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate
dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in
carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed
improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza
e della improrogabilità, compete al Consiglio stesso.
4. Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:
- Le variazioni di bilancio ritenute urgenti;
- La ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta comunale,
i piani economicofinanziari che costituiscano presupposto per l'approvazione
di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza;
- Modifiche, integrazioni, chiarimenti, richieste dal CO.RE.CO. su deliberazioni
già adottate dal Consiglio comunale;
- Provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per
i quali sia intervenuta diffida dal Prefetto;
- Ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio comunale che lo stesso
dichiari urgente ed improrogabile.
Articolo 21
Prerogative dei
consiglieri comunali
1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso
di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione
del consiglio. 4. Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze
e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.
5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende
ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro
possesso ed utili all'espletamento del mandato.
6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità
ed i limiti previsti dal
relativo regolamento.
7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio
e di parte cipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano
colui che ha
ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista
e di preferenze, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica
di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 della legge 15.10.1993,
nr..415. A parità di cifra individuale assume la qualifica di consigliere
anziano il più anziano di età.
10. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
11. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco
il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire
al consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio comunale atti di
sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto
e senza oneri finanziari per il Comune.
12. Il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco,
gli assessori, i Consiglieri, il Segretario ed i dipendenti comunali che, in
conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni,
si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato
e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione
passata in giudicato, purché non ci siano conflitti di interesse.
13. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di
controllo dei consiglieri
comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
14. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del
consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 gg. dalla proclamazione
degli eletti.
15. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità
ed al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra
le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle
proprie dei dirigenti.
16. Con modalità da determinarsi nel regolamento del Consiglio comunale
può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità
di funzione.
Articolo 22
Gruppi
consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel
regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al
Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora
non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi
sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi
capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato
il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle
liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino
composti da almeno 2 membri.
3. E' istituita, presso il Comune di Agnone, la conferenza dei capigruppo, finalizzata
a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 19 del presente
Statuto, nonché dall' art. 31, comma 7 ter, della legge nr.142/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e
le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una
copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio
mandato.
5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 2 consiglieri,
hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale
scopo dal Sindaco.
Articolo 23
Cessazione
dalla carica di consigliere
1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte
e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre
volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione
del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto
accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede
con comunicazione scritta, ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990 nr.241,
a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire
al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione
scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti
dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina
e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate
da parte del consigliere interessati.
3. Con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno,
il Sindaco ed i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi
quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni
di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e
devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo.
Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39 comma 1Iett.b) numero 2
della legge 8.6.1990, nr.142 come sostituito dall'art.5 comma 2 della legge
15.5.1997, nr.127.
5. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi
dell'art. 15 comma 4-bis della legge nr.55 del 19.3.1990, come modificato dall'art.
l della legge nr.16 del 18.1.1992, il Consiglio nella prima adunanza successiva
alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea
sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere,
al candidato della stessa lista che ha riportato; dopo gli eletti, il maggior
numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora- sopravvenga ladecadenza si fa luogo alla surrogazione.
Articolo 24
Prima
adunanza e convocazione
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro
il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo
di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
2. In tale seduta il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti
riceve i nomi dei componenti la Giunta Comunale.
3. La seduta è presieduta dal Sindaco.
4. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento
sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle
linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il
30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale provvede a verificare tali linee
unitamente allo stato di attuazione dei programmi. E' facoltà del Consiglio
di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le
linee programmatiche.
Articolo 25
Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che stabilisce anche
l'ordine del giorno della seduta.
2. Esso è convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla
data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del
giorno delle questioni proposte.
3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo anche con un preavviso
di almeno ventiquattro ore.
4. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento
del consiglio comunale.
5. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente
nei casi e con le modalità previste dalla legge.
Articolo 26
Adunanze e deliberazioni
1. TI regolamento del Consiglio comunale fissa il numero dei consiglieri necessari
per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad
un terzo dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti,
salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento
stabilisce la votazione segreta.
5. TI regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e
nel presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della
maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
6. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario comunale,
che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai
regolamenti.
7. Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza
dei consiglieri così come previsto dalle norme di legge in vigore e dal
regolamento di contabilità.
8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco, o da chi presiede l'adunanza,
e dal Segretario comunale.
Articolo 27
Regolamento interno
1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute,
per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, in regolamento interno
approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.
Articolo 28
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio può istituire con apposita deliberazione commissioni
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta,
di studio. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la
presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione nel
rispetto della proporzione numerica.
2. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono,
in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni
del consiglio comunale.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà
dei componenti.
4. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole
competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori
delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
5. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere
inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.
6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite
alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione
da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione
solo nella sua interezza.
INDEX
STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
Vs
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